Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

E’ Costituita ai sensi dell’art. 6 della legge 8 Agosto 1985 n. 443 una Società Consortile tra imprese dei settori dell’edilizia, dell’artigianato, del commercio, dell’industria, del turismo, dell’agricoltura e dei servizi, nonché del settore dei professionisti tecnici. La Società è denominata “CON.SI.MED. – Società Consortile Cooperativa” per brevità “CON.SI.MED. – Soc. Cons. Coop.”.

Per ragioni di mera brevità, saranno utilizzate nel presente statuto in luogo della denominazione sociale le espressioni “Consorzio”,”Società Consortile”, “Cooperativa” o semplicemente “Società”, da intendersi tutte equivalenti.

Il Consorzio ha sede in Caltanissetta (CL) Via Giuseppina Panzica n. 6.

La Società con delibera dell’organo amministrativo potrà istituire, sopprimere, trasferire ovunque in tutto il territorio nazionale ed europeo, succursali, filiali, unità locali, depositi, magazzini, agenzie ed uffici. Inoltre, lo stesso con apposita delibera potrà, trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune indicato al comma precedente.

Art. 2 – Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo Mutualistico – Requisiti di Mutualità – Modello Societario

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione ed ha per scopo lo svolgimento della propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai soci cooperatori, nell’esercizio delle rispettive attività, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, e più precisamente i vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attività svolte dalla cooperativa.
In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, della produzione e lavoro, il Consorzio svolge la propria attività a favore dei soci cooperatori loro veste di:

a) fornitori di prestazioni di servizi;

b) fornitori di prodotti;

c) acquirenti di beni e servizi.

Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti nel precedente comma, il Consorzio è orientato alla prevalenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percentuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il disposto dell’art. 2513 del codice civile.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria, indirizzerà prevalentemente le proprie cessioni e prestazioni a favore dei soci cooperatori, così come si avvarrà prevalentemente delle prestazioni di detti soci.

Il Consorzio potrà, tuttavia, svolgere la propria attività anche a favore di soggetti diversi dai soci così come potrà avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Il Consorzio, a norma dell’articolo 2514 del c.c. è tenuto ad osservare i seguenti principi di mutualità prevalente:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 – Modello Societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 5 – Oggetto sociale

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto: La promozione e il coordinamento di programmi di intervento nei Settori:

a) Settore Edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili finiti di qualsiasi tipologia, per la manutenzione, la riparazione e la ristrutturazione in genere di immobili o comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel settore.

1) L’acquisizione di lavori e servizi, da eseguire in proprio e/o per conto terzi, relativamente a interventi di:

  • costruzione, demolizione e ricostruzione, manutenzione, riparazione, restauro del patrimonio edilizio, pronto intervento sulla struttura muraria di fabbricati civili abitativi, industriali, commerciali e strutture ricettive turistiche;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica dei fabbricati civili abitativi, industriali, commerciali e strutture ricettive turistiche;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  • sanificazione degli impianti di climatizzazione per il benessere degli ambienti;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o da sistemi di
    cogenerazione;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti idrosanitari
    nonché quelli di trasporto. Di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
  • installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione sda scariche atmosferiche;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio;
  • efficientamento energetico, anche tramite contratti di servizio energetico o contratti a contratti a prestazione garantita;
  • messa in sicurezza sismica;
  • manutenzione verde e arredi urbani;
  • gestione servizi di raccolta rifiuti, pulizia strade e servizi complementari;
  • noleggio operativo;
  • fornitura di servizi di architettura e di ingegneria con esclusione delle prestazioni
    riferibili alle attività riservate o protette.

b) Commercio nell’ambito dell’ingrosso, del dettaglio e itinerante. Import ed export di prodotti del settore alimentare e non alimentare di qualsiasi natura e tipologia; etc….;

c) Artigianato relativamente sia nel settore alimentare che non alimentare; Import ed export di prodotti lavorati tipici territoriali; Lavorazioni su ordinazioni; Lavorazioni personali, Lavorazioni tipiche del territorio, Lavorazioni di prodotti dolciari tipici; Opere in legno, Opere in ferro, Opere in pietra e Lavorazioni speciali ed uniche; ect.;

d) Industria relativamente sia nel settore alimentare che non alimentare; Import ed export di qualsiasi prodotto; Produzione su ordinazioni; Produzione di prodotti standard; Produzione di prodotti di massa; Produzione di prodotti di nicchia; Produzione di prodotti speciali e particolari; Produzione di prodotti di marca; ect.;

e) Agricoltura relativamente a tutti i prodotti della terra e loro derivati, della zootecnia e loro derivati; prodotti caseari e animali; ect.;

f) Turismo relativamente alle attività di incoming e outgoing, all’organizzazione di visite organizzate del territorio, di eventi e manifestazioni, organizzazioni turistiche nell’ambito dell’arte, della storia territoriale, dell’agro-alimentare; ect ;

g) Servizi alle Imprese con Servizi Professionali nell’ambito Tecnico, relativamente alle attività dei servizi alle imprese di qualsiasi genere e su qualsiasi settore con servizi sinergici collegati professionali forniti da professionisti tecnici presenti quali consorziati.

Con l’organizzazione della Società Consortile in riferimento a:

1) L’acquisizione di lavori e servizi, tramite la partecipazione, sotto la propria responsabilità, ad appalti pubblici e privati, trattative private, global service e project financing e commesse in genere sul mercato nazionale ed estero, da assegnare in esecuzione alle imprese associate e a terzi o da eseguire in proprio.

2) L’organizzazione di acquisti collettivi, direttamente o tramite apposite convenzioni, per se o per i Soci, sui mercati italiani ed esteri, di materiali e prodotti di qualsiasi genere, nonché attrezzature, programmi e servizi in genere occorrenti e necessari per l’esercizio delle imprese consorziate.

3) La promozione, in collaborazione con Enti ed organismi similari, di iniziative e studi su tutti i Settori di cui ai Consorziati.

4) La fornitura ai propri soci, ed in accordo con essi, di assistenza e consulenza tecnica ai fini del miglioramento della loro posizione, anche con riguardo al sistema bancario e creditizio, per quanto non in contrasto con divieti e diversa prescrizione di legge.

5) L’indirizzamento dei soci ad una linea di condotta comune per la tutela e l’interesse collettivo onde evitare che le imprese consorziate entrino in concorrenza tra di loro.

6) Il Consorzio potrà stabilire, per raggiungere gli scopi sociali, convenzioni con Enti pubblici, associazioni di operatori e privati interessati alle attività svolte ed erogate dai Consorziati.

7) Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quella sopra indicata nell’ambito delle vigenti disposizione di legge, nonché compiere tutti gli atti e operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni previdenziali dei Soci.

Il Consorzio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà partecipare in qualità di socio in Enti, Aziende o Società pubbliche e private, nonché aderire, accettandone gli statuti, ad organismi associativi nazionali, regionali e provinciali.

Il Consorzio si propone, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

8) Il Consorzio potrà inoltre:

  • Erogare servizi di consulenza, progettazione e certificazione in merito all’oggetto sociale, fornendo e/o procurando anche assistenza tecnica e legale;
  • Elaborare dati contabili e amministrativi;
  • Svolgere attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali (esclusa espressamente la pubblicazione di giornali quotidiani ai sensi della legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni e integrazioni), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere tutte le attività commerciali, di ricerca, formazione e consulenza in materia;
  • Svolgere attività didattiche e/o corsi di formazione di qualsiasi genere sia autonomo che con accreditamento locale, regionale, nazionale ed europeo, volti alla formazione del proprio personale ed a privati, enti, associazioni e società esterne. Oltre alla eventuale formazione di personale docente scolastico di cui all’allegato della Direttiva 170 del 2016;
  • Attività collegate all’alternanza scuola-lavoro con gli Istituti Scolastici di riferimento;
  • Creare e registrare marchi collettivi, consentendone mediante idonei strumenti giuridici la gestione ed amministrazione, nonché l’uso ai propri soci e/o società collegate e/o controllate, a norma del presente statuto e degli appositi regolamenti, promuovendone comunque la diffusione e la conoscenza del mercato;
  • Elaborare standard di produzione riguardanti i settori in cui operano i soci;
  • Realizzare (in proprio e per conto terzi) e/o commercializzare procedure e programmi software, progetti e prodotti multimediali, basi di dati e servizi telematici con assistenza nell’applicazione, nell’erogazione e nella formazione all’uso degli stessi;
  • Predisporre e svolgere servizi logistici e di gestione di magazzini, con movimentazione merci e facchinaggio;
  • Acquisire e vendere beni immobili e in genere svolgere tutte le attività connesse alle attività dei soci consorziati sia in Italia che all’estero e più precisamente: acquisto, vendita, costruzione, produzione, ristrutturazione, lavorazione, trasformazione, ect…di cui a tutte le attività svolte dai soci consorziati;
  • Organizzare fiere, manifestazioni ed eventi in territori locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Requisiti dei Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, società di capitali, società di persone e società cooperative appartenenti ed operanti nei seguenti settori:

  • Settore Edile;
  • Settore Commercio;
  • Settore Artigianato;
  • Settore Industria;
  • Settore Agricoltura;
  • Settore Turismo;
  • Settore dei servizi alle imprese con servizi professionali nell’ambito tecnico.

I soci possono essere, imprenditori, commercianti, artigiani, prestatori di servizi, professionisti ed imprese sia in forma individuale che societaria, che svolgono la loro attività nei settori dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato, dell’industria, del turismo, professionisti e dei servizi di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell’art. 4 del presente statuto.

Tutti i soci possono beneficiare dei servizi forniti dal Consorzio e partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella del Consorzio.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che sarà predisposta dal Consorzio con apposito elenco della documentazione che lo stesso chiederà per l’iscrizione.

L’organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui precedente articolo 6, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

In particolare:

  • se Persona Fisica – autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, iscrizione ad albo o associazione professionale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, pec e fotocopia di un documento valido di riconoscimento, oltre a chiedere di essere iscritto nel settore di appartenenza;
  • se Ditta Individuale – autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, Partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A. con numero R.E.A, codice ATECO, settore dove opera la ditta, recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica, pec, fotocopia di un documento valido di riconoscimento, oltre a chiedere di essere iscritta nel settore di appartenenza;
  • se persona giuridica – denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A. con numero R.E.A, codice ATECO, settore dove opera la ditta, recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica, pec; Inoltre, devono essere indicati i dati del Legale Rappresentante e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Società Consortile, nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l’organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

  • i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
  • l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, di cui il Consorzio gli metterà a disposizione.

b) a partecipare concretamente all’attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l’esecuzione dello scambio mutualistico.

L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

TITOLO IV

QUOTE SOCIALI

Art. 8 – Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad un minimo di € 100,00 (centoeuro/00) e sino ad un valore nominale massimo previsto dalla legge.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota minima complessiva di capitale di importo pari a € 100,00 (centoeuro/00) effettuerà il versamento della quota sottoscritta all’atto della sottoscrizione. Per l’intero sovrapprezzo eventualmente è da versarsi entro 15 giorni dall’ammissione.

Il socio che durante la vita della società consortile intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Modalità alternative di Conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale sia superiore al due per cento del capitale sociale.

Art. 10 – Cessione delle Quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell’aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11 – Vincoli sulle Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società Consortile a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 12 – Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della Società Consortile risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall’art. 2536 del codice civile.

Art. 13 – Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) cambiamentodell’oggettoodeltipodisocietà;

b) la fusione o scissione;c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale previsto nell’atto costitutivo;

d) il trasferimento della sede sociale all’estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione;f) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 14 – Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all’articolo 2531;

4. nei casi previsti dall’articolo 2286;

5. nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 – Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell’articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16 – Liquidazione della Quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, per cui la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla società consortile non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO V

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall’ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall’accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come
contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall’assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall’eventuale fondo sovraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all’atto dello scioglimento.

Art. 18 – Capitale Sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L’ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell’atto costitutivo se permangono le condizioni dell’art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell’art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d’esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l’assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 19 – Bilancio

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

Art. 20 – Ristorni

L’assemblea, su proposta dell’organo amministrativo, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:

  • integrazioni dei compensi
  • aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l’attivazione del prestito sociale.

Comunque l’attribuzione del ristorno deve rendere possibile l’accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell’articolo 22 del presente statuto.

Art. 21 – Destinazione Utile

In presenza di un utile d’esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.

c) un’eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato ed eventualmente anche del sovrapprezzo, nella misura che verrà stabilita dall’assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall’articolo 2514 c.c. ai fini dell’esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un’eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 22 – Sistema di Amministrazione

Il sistema d’amministrazione adottato dalla Società Consortile prevede i seguenti organi:

a) Assemblea dei soci

b) Consiglio di amministrazione

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 23 – DEFINIZIONE

L’Assemblea è l’organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 24 – Modalità di Convocazione

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell’organo amministrativo.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L’Assemblea è costituita dai soci della Società Consortile regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 25 – Competenze e Quorum Costitutivi e Deliberativi.

Spetta all’Assemblea:

a) determinare le linee generali dell’attività della Società Consortile;

b) approvare i bilanci;

c) distribuire gli utili;

d) approvare i regolamenti interni;

e) procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

f) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all’assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l’assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui viene convocata l’Assemblea Straordinaria, essa delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l’assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 26 – Diritto di Voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 27 – Deleghe di Voto e Modalità di Funzionamento dell’Assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall’art. 2539 c.c. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all’assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 28 – Assemblee Separate

La Società consortile può svolgere assemblee separate.

Se la società consortile ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell’articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

Art. 29 – Assemblee Speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell’art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All’atto della nomina l’assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Lo Stato o Enti Pubblici possono eleggere num. 01 amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 31 – Competenze

L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  • deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell’oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all’Assemblea dallo statuto e dalla legge;
  • fissare le direttive per l’attività sociale;
  • nominare eventuale Direttore della Società Consortile;
  • formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal
  • regolamento, i consulenti, i tecnici, e se nominato, il Direttore del Consorzio;
  • redigere i bilanci;
  • compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
  • accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
  • assumere lavori ed assegnarli;
  • convenire prezzi ed esigerli;
  • deliberare sull’aprire e/o chiudere conti correnti presso Istituti di credito;
  • compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all’ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
  • rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
  • investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
  • deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
  • deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l’ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
  • nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
  • affidare incarichi per l’elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l’attività sociale;
  • promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
  • fare elezioni di domicilio;
  • assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
  • deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la Legge o lo Statuto non attribuiscano alla competenza dell’assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società consortile.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art.2386 c.c.

Art. 32 – Disciplina del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vicepresidente. In mancanza di quest’ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell’articolo 2475 4° comma c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 33 – Poteri di Rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società Consortile, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.
Spetta inoltre al Presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l’ordine del giorno e coordinarne i lavori;

b) dareesecuzioneaideliberatidegliorganicollegialidellasocietàconsortile;

c) sovrintendere a tutta l’attività della Società consortile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all’amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 – Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall’art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la società consortile è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 35 – Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.
Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l’intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 36 – Modalità di Elezione del Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è determinata dall’assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

Art. 37 – Controllo Contabile

L’incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Art. 38 – Controllo dei Soci

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Per l’azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2476 c.c.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO – INSOLVENZA – MODIFICHE – LIQUIDAZIONE

Art. 39 – Scioglimento

La Società Consortile, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell’assemblea.

Art. 40 – Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento della società consortile, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 – Insolvenza

In caso d’insolvenza, qualora la società consortile svolga un’attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 42 – Modificazioni dell’Atto Costitutivo o Statuto

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o statuto si applica l’articolo 2436 c.c.

Art. 43 – Fusione e Scissione

La fusione e la scissione di società consortili e sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44

La società consortile perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell’art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Art. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI “Delle società cooperative” del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

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